Art. 2.
(Organizzazioni del terzo settore).

      1. Al fine dell'attivazione dei servizi di cui al comma 2 dell'articolo 1, le regioni promuovono il coinvolgimento delle organizzazioni del terzo settore, in particolare di cooperative, consorzi e organizzazioni di volontariato con documentate esperienze in campo sanitario e operanti nel territorio nazionale da almeno tre anni.